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Marco Cosentino

Medico Chirurgo, Dottore di ricerca in Farmacologia e Tossicologia, Professore Ordinario di Farmacologia nella Scuola di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria

MedEthica 2022

I vaccini COVID-19 sono medicinali autorizzati “sotto condizione”,[1] per i quali sia l’efficacia che la sicurezza rimangono per molti aspetti in larga parte da definire e per cui determinate questioni sono di recente state addirittura secretate per motivi non noti.[2] Ora, già questi profili risultano alquanto critici se esaminati alla luce dell’art. 13 del Codice di Deontologia Medica,[3] ovvero il principale articolo che si occupa di prescrizione dei medicinali e in generale di presidi preventivi, diagnostici, di cura e riabilitazione. L’articolo è lungo e complesso, come richiede del resto la delicatezza della materia, e impegna il medico per molti aspetti che – se applicati ai vaccini COVID-19 – non sembrano prospettare soluzioni semplici.

In primo luogo, pare evidente la difficoltà di conciliare la scelta di somministrare questi vaccini alla luce dei paragrafi conclusivi dell’art 13, che così recitano:

“Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale”

E ancora:

“Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.”

Ora, indubbiamente i vaccini COVID-19 non sono terapie del tutto segrete, ma altrettanto indubbiamente vari loro aspetti non sono noti, e alcuni addirittura pare siano stati ufficialmente segretati. In altri termini, non sono farmaci “segreti” bensì “con dei segreti”. La compatibilità del loro impiego con quanto previsto dall’art. 13 non sembra quindi essere così immediata.

Il medesimo art. 13 ammonisce anche:

“Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.”

Questo aspetto rimane con ogni evidenza ampiamente insoddisfatto nel caso dei vaccini COVID-19. Si veda ad esempio il piano EMA di gestione del rischio di questi prodotti per il vaccino COVID-19 Pfizer Comirnaty (gli altri sono del tutto analoghi),[4] che nella sezione VI riporta una tabella che enuncia con chiarezza i rischi per il momento identificati (anafilassi e miocarditi), quelli potenziali (potenziamento della malattia indotto dal vaccino) e le informazioni mancanti. Tra queste ultime:

– l’uso in gravidanza e allattamento;

– l’uso nei soggetti immunodepressi;

– l’uso nei soggetti fragili;

– l’uso nei soggetti con patologie infiammatorie e autoimmuni;

– le interazioni con altri vaccini;

– gli effetti di lungo termine.

Più in generale, nessun medico (e probabilmente nessuno in generale, nemmeno gli inventori di questi prodotti) può oggi affermare di conoscere il meccanismo d’azione dei vaccini a RNA e a DNA/vettore, se è vero come è vero che per mesi si sostenne erroneamente che questi prodotti rimangono al sito di iniezione senza avere effetti sistemici che non siano quelli classici vaccinali, e ancora oggi che questa convinzione errata è stata ampiamente smentita, malgrado questo ancora tantissimi lo credano.[5]

Un altro profilo che merita attenzione riguarda la scelta di ricompensare i medici che prestano la loro opera nelle campagne vaccinali. I compensi hanno talora raggiunto importi tal da meritare titoli giornalistici “ad effetto”.[6] Ora, accettare compensi per dispensare e somministrare farmaci quando questi rischino di non essere con chiarezza nel miglior interesse del paziente rischia di assomigliare non da lontanissimo alla fattispecie del “comparaggio”.

Previsto come reato dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”, agli artt. 170, 171 e 172, nonché dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Codice del farmaco” all’art 147, comma 5,[7] il comparaggio consiste da parte del medico o del farmacista nell’accettare denaro o altri benefici per prescrivere o dispensare farmaci non nell’interesse primario del paziente bensì dell’industria farmaceutica o dell’operatore sanitario. È comparaggio anche l’accordo tra medico e farmacista per indirizzare il paziente verso una determinata farmacia in cambio di vantaggi e benefici di vario genere al medico.

Ora, l’attuale Codice di Deontologia Medica non parla di comparaggio, termine che è stato eliminato dal testo nel 2014,[8] preferendo utilizzare una circonlocuzione più neutra all’art. 31 dove recita:[9]

“Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.”

Ora, indubbiamente il compenso per la somministrazione dei vaccini COVID-19 è assolutamente lecito in quanti previsto da leggi dello stato, da normative regionali e da accordi contrattuali di vario genere, il che esclude l’applicabilità delle definizioni precedenti. E’ tuttavia difficilmente negabile che l’entità di determinati compensi possa rischiare di influenzare le scelte cliniche.

Curiosamente, il Codice di Deontologia Medica nel dare la definizione di conflitto di interessi (CoI) all’art. 30 parla di situazioni nelle quali

“il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi”

col che richiamando nuovamente l’idea di beneficio illecito, cosa che per definizione la previsione di una legge dello stato non può essere. Ove però lo stato paghi il medico per le vaccinazioni somministrate e non per le persone visitate, indipendentemente dalla scelta di vaccinarle o meno nel loro individuale e specifico interesse, non si può negare che lo stato chieda al medico di vaccinare “a prescindere”, col che rischiando di influenzare l’autonomia decisionale del medico stesso, inducendolo a orientamenti che non possono a priori esser detti certamente tutti e sempre nel migliore interesse del paziente, tanto più alla luce delle informazioni mancanti ancor oggi e di cui si è in precedenza discusso.

In conclusione, la somministrazione dei vaccini COVID-19 deve indurre il medico a un’attenta riflessione caso per caso alla luce di vincoli etici e deontologici imposti dalla professione. Citiamo ancora l’art. 13:

“Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico”

In questa prospettiva non pare sostenibile alcuna forma di obbligo vaccinale generalizzato, nemmeno se attenuato da possibilità di esenzione che nella pratica sono estremamente limitate e rigide al punto da risultare troppo spesso di fatto inutilizzabili.

In questo quadro non è possibile non chiedersi se gli incentivi economici ai medici vaccinatori non rischino di influire indebitamente sulle scelte nei confronti delle persone che si trovano di fronte. In ogni caso, anche in accordo con l’art. 30 del Codice di Deontologia medica, parrebbe opportuno che ogni medico vaccinatore dichiarasse i proventi dell’attività vaccinale in applicazione di un principio generale di trasparenza.


[1] European Medicines Agency – Conditional marketing authorization. URL: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation (data dell’ultimo accesso: 26 luglio 2022).

[2] “Per Ema i dati sui vaccini sono un segreto militare” di Natascia Ronchetti, pubblicato il 4 maggio 2022 su Il Fatto Quotidiano. URL: https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/04/per-ema-i-dati-sui-vaccini-sono-un-segreto-militare/6579323/ (data dell’ultimo accesso: 26 luglio 2022).

[3] FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI – CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2014) – Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico. L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali. Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente. Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

URL: https://portale.fnomceo.it/codice-deontologico/ (data dell’ultimo accesso: 26 luglio 2022).

[4] Comirnaty : EPAR – Risk-management-plan (PDF/3.73 MB) – First published: 23/12/2020, Last updated: 13/04/2022. URL: https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf (data dell’ultimo accesso: 26 luglio 2022).

[5] Si veda ad esempio: Trougakos IP, Terpos E, Alexopoulos H, Politou M, Paraskevis D, Scorilas A, Kastritis E, Andreakos E, Dimopoulos MA (2022) Adverse effects of COVID-19 mRNA vaccines: the spike hypothesis. Trends Mol Med 2022 Jul;28(7):542-554. doi: 10.1016/j.molmed.2022.04.007 oppure: Cosentino M, Marino F (2022) The spike hypothesis in vaccine-induced adverse effects: questions and answers. Trends Mol Med (in press)

[6] “Oltre novemila dosi di vaccino in sette mesi e mezzo. Medico stacanovista guadagna 59mila euro” di Antonio Sbraga pubblicato il 3 giugno 2022 su Il Tempo. URL: https://www.iltempo.it/attualita/2022/06/03/news/medico-tivoli-record-vaccino-quante-dosi-guadagno-dario-marziale-studio-regione-lazio-31855916/ (data dell’ultimo accesso: 26 luglio 2022).

[7] https://it.wikipedia.org/wiki/Comparaggio

[8] Il nuovo Codice di Deontologia Medica. Cosa cambia rispetto a quello del 2006. La sintesi, punto per punto. Pubblicato il 23 maggio 2014 su QS. URL: https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5137 (data dell’ultimo accesso: 26 luglio 2022).

[9] FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI – CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2014) – Art. 31 – Accordi illeciti nella prescrizione

Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

URL: https://portale.fnomceo.it/codice-deontologico/ (data dell’ultimo accesso: 26 luglio 2022).

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